(ESCLUSE
LE SPECIALITA’ MEDICINALI)
Valigia
(dimensioni interne: 500x350x194 mm; dimensioni esterne: 555x428x211
mm) in plastica certificate IP67, resistente all’acqua e alle
polveri, preserva il contenuto dagli agenti atmosferici ed è
completa di:
-
guarnizione
ermetica,
-
valvola
automatica di pressurizzazione,
-
manico
morbido ergonomico
-
chiusura
di sicurezza a doppio step per facilitare l’apertura
-
doppia
predisposizione per lucchetto
-
cerniera
lungo tutto il profilo della valigia,
-
perni
in nylon, nessun problema di corrosione.
Il contenuto previsto dalla TABELLA A è obbligatorio per:
NAVIGAZIONE LITORANEA: definita dall’art. 1 punto 40 del
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare, approvato con DPR n. 435 dell’8 .11.1991 ovvero navigazione
che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non
si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché le unità adibite
al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell’art.
3 del D. Lgs. n. 45 del 04.02.2000;
NAVIGAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COSTIERA: definita
dall’art. 1 punti 37 e 39 del DPR n. 435 dell’8.11.1991 ovvero
navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale
la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché le
unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la
definizione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 45 del 04.02.2000;
NAVIGAZIONE LOCALE: definita dall’art. 1 punto 41 del DPR
n. 435 dell’8.11.1991 ovvero navigazione che si svolge all’interno
di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello stato, nel
corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla
costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di
classe D, secondo la definizione dell’art. 3 del D. Lgs n. 45 del
04.02.2000;
PESCA COSTIERA RAVVICINATA: definita dall’art. 9 comma 3
del regolamento per l’esecuzione della legge n. 963 del 14.07.1965,
concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R.
n. 1639 del 02.10.1968 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia
dalla costa);
NAVIGAZIONE DA DIPORTO SENZA ALCUN LIMITE: effettuata da
imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dall’art. 3
del D. Lgs. n. 171 del 18.07.2005 con personale imbarcato e
impiegato in attività di noleggio.