Prodotto
YACHT MASTER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
02 - NAUTICA
Contenuto conforme alla Tabella A dell' art.1 D.M.01/10/2015

(ESCLUSE LE SPECIALITA’ MEDICINALI)

Valigia (dimensioni interne: 500x350x194 mm; dimensioni esterne: 555x428x211 mm) in plastica certificate IP67, resistente all’acqua e alle polveri, preserva il contenuto dagli agenti atmosferici ed è completa di:
  • guarnizione ermetica,

  • valvola automatica di pressurizzazione,

  • manico morbido ergonomico

  • chiusura di sicurezza a doppio step per facilitare l’apertura

  • doppia predisposizione per lucchetto

  • cerniera lungo tutto il profilo della valigia,

  • perni in nylon, nessun problema di corrosione.

Il contenuto previsto dalla TABELLA A è obbligatorio per:


NAVIGAZIONE LITORANEA: definita dall’art. 1 punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR n. 435 dell’8 .11.1991 ovvero navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 45 del 04.02.2000;

NAVIGAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COSTIERA: definita dall’art. 1 punti 37 e 39 del DPR n. 435 dell’8.11.1991 ovvero navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 45 del 04.02.2000;

NAVIGAZIONE LOCALE: definita dall’art. 1 punto 41 del DPR n. 435 dell’8.11.1991 ovvero navigazione che si svolge all’interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art. 3 del D. Lgs n. 45 del 04.02.2000;

PESCA COSTIERA RAVVICINATA: definita dall’art. 9 comma 3 del regolamento per l’esecuzione della legge n. 963 del 14.07.1965, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);

NAVIGAZIONE DA DIPORTO SENZA ALCUN LIMITE: effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dall’art. 3 del D. Lgs. n. 171 del 18.07.2005 con personale imbarcato e impiegato in attività di noleggio.

SECONDO LE NUOVE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER VISUALIZZARE LA DISTINTA DEL CONTENUTO OCCORRE ESSERE REGISTRATI AL SITO.

 
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