Il contenuto previsto dalla TABELLA D è obbligatorio per:
NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE: definita nell’art.
9, comma 2, del regolamento per l’esecuzione della legge n. 963 del
14 luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima,
approvato con D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 (fino a 12 miglia dalla
costa);
NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA RAVVICINATA: definita
nell’art. 9, comma 3, del regolamento per l’esecuzione della
legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la disciplina della
pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 (pesca
che si svolge entro 20 miglia dalla costa);
IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO: non ricomprese tra quelle
indicate nella Tabella A.